Italian court dismisses appeal for insufficient motivation citing lack of specific argumentation under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked sufficient motivation, but the court found the complaint lacked the required specificity to identify precise defects in the reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the procedural standards for challenging a judgment's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; The appeal must specifically identify the points of the decision under attack and clearly indicate the elements constituting the alleged defect to allow the reviewing court to exercise its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO SALVATORE nato a PALERMO il 04/02/1976 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di mancanza o insufficiente motivazione è inammissibile, sia perché la "insufficiente" motivazione non è riconducibile alle tipologie, tipiche, dei vizi di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., sia perché è privo di specificità perché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni, articolate e immuni da vizi, di cui alla sentenza sia perché non illustra le ragioni - specifiche- del vizio di carenza di motivazione dedotto, sebbene nella giurisprudenza di questa Corte si sia avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586;
Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Roma 6 maggio 2022 Il Consigliere Il Presid