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Ordinanza — n. 35714/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and insufficient sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reconsideration of the appeal's grounds and sentencing without specific reasoning, but the court found the appeal lacked the required specificity under established case law. Consequently, the court rejected the claims regarding omitted evaluation of appeal reasons and insufficient motivation for the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 73 DPR 309/90; Art. 73 comma 5 DPR 309/90; In criminal appeals, the appellant must specifically articulate the grounds for challenging the appellate court's evaluation of reasons, and the court need only indicate the predominant elements considered in sentencing without analyzing every detail.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement sentencing motivation standard omitted evaluation of reasons court costs and fine imputazione per reati di stupefacenti allegazioni insufficientemente motivate dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73 DPR 309/90
Art. 73 comma 5 DPR 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA ALEX nato a CATANIA il 22/05/1996 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il primo motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato laddove rivendica la mancata considerazione dei motivi di appello genericamente richiamati, senza alcuna specifica illustrazione dei medesimi, nonostante il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 -, n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02).

Peraltro a fronte di un adeguato vaglio dei dati processuali. Il secondo motivo riguardante il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è inammissibile perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto come illustrate a pagina 3. Anche il terzo motivo, con cui si rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, atteso che resta insuperato ed applicato, alla luce della sentenza impugnata, l'insegnamento di Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.