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Ordinanza — n. 35711/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds and vague reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for lack of reasoning regarding Article 129 of the Criminal Procedure Code and excessive sentencing, but the Court held that appeals against plea bargains are strictly limited to specific statutory grounds. Since the grievances concerned omitted condition assessments and generic excessiveness claims outside the narrow scope of Article 448, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding generic claims on sentencing excessiveness or omitted condition assessments.

Parole chiave

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plea bargain appeal Criminal Procedure Code sentencing excessiveness legal qualification error inadmissible appeal Article 448 procedural limits allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di El Mnii Said per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né per l'omessa illustrazione delle ragioni a supporto della pena finale applicata.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nonché sulla eccessività della pena con carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della relativa motivazione è inammissibile.
Art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di El Mnii Said per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
pen., nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nonché sulla eccessività della pena con carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della relativa motivazione è inammissibile.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012
Del resto, da una parte, è inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione indistinti, come nel caso di specie ( sul punto, Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv.
sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015
254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv.
Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MNII SAID nato il 20/02/1987 avverso la sentenza del 05/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAkiato avviso alle p—arg udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, sulla mancata motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nonché sulla eccessività della pena con carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della relativa motivazione è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di El Mnii Said per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né per l'omessa illustrazione delle ragioni a supporto della pena finale applicata. Del resto, da una parte, è inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione indistinti, come nel caso di specie ( sul punto, Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano), dall'altra deve escludersi la necessità, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (avuto riguardo alla peculiarità ed alla natura premiale di rito), di una specifica motivazione sulla entità della pena come concordata tra le parti, nonché, di una esplicita indicazione dell'aumento, sulla pena base, per la eventuale continuazione :

è sufficiente in tal caso, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale, al di là della riduzione per il rito - così come è avvenuto nella concreta fattispecie -, così da potersi ritenere che il giudice abbia comunque valutato (nel caso in esame espressamente) la legalità e la congruità della pena concordata (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013 Rv. 254879 - 01). Senza che comunque, va ribadito, tale profilo sia suscettibile di ricorso in cassazione, stante il disposto dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Generica è la doglianza sulla eccessività della pena, che peraltro inammissibilmente contesta l'accordo intervenuto tra le parti e fuoriesce dai limiti di cui all'art. 448 comma 2 bis citato. Generica perché priva di illustrazione delle ragioni fondanti, in fatto e diritto, è la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.