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Ordinanza — n. 35709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERNA GENNARO nato a NAPOLI il 24/11/1971 TARALLO CARMELA nato a NAPOLI il 02/05/1978 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato in ragione della mera rivalutazione di fatti e dati sebbene il giudizio di legittimità consista in un giudizio dell'atto decisorio e non del fatto; il tutto a fronte di un'articolata motivazione, giuridicamente corretta, coerente e immune da vizi, che ha ampiamente esaminato i profili dì censura proposti, evidenziando le modalità della condotta, tradottasi in una pianificata attività di spaccio, reiterata, ad elevato grado di organizzazione, sviluppata in modo non occasionale, connotata altresì da un complessivo dato ponderale dello stupefacente nient'affatto modesto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti consumo di stupefacenti sostanze soggette a restrizione infrazioni riguardanti la canapa contraffazione pene e misure
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERNA GENNARO nato a NAPOLI il 24/11/1971 TARALLO CARMELA nato a NAPOLI il 02/05/1978 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato in ragione della mera rivalutazione di fatti e dati sebbene il giudizio di legittimità consista in un giudizio dell'atto decisorio e non del fatto; il tutto a fronte di un'articolata motivazione, giuridicamente corretta, coerente e immune da vizi, che ha ampiamente esaminato i profili dì censura proposti, evidenziando le modalità della condotta, tradottasi in una pianificata attività di spaccio, reiterata, ad elevato grado di organizzazione, sviluppata in modo non occasionale, connotata altresì da un complessivo dato ponderale dello stupefacente nient'affatto modesto.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/