Ordinanza — n. 35708/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKOUACHE NABIL nato il 11/04/1978 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il primo motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35708/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1 lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKOUACHE NABIL nato il 11/04/1978 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il primo motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. è manifestamente infondato in ragione della carente indicazione delle ragioni giustificative dei ritenuti vizi, peraltro invocati in termini di carenza e illogicità che, come noto, sono tra loro incompatibili, atteso che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). Inoltre emerge una motivazione correttamente improntata, nel quadro di una misura prossima al minimo edittale, sulla attitudine a delinquere dell'imputato in ragione di un precedente specifico e di un proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06