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Ordinanza — n. 35706/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35706/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AIT HIMI MOHAMED - C.U.I. 050EXAO nato il 21/02/1980 FAIT WALID - C.U.I. 0545K9F nato il 19/10/1988 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO) VT i udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi, per l'omessa motivazione, nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., della pena come applicata, e sulla mancata motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35706/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, non sono proponibili i ricorsi presentati nell'interesse rispettivamente di Ait Himi Mohamed e Fait Walid per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né per l'omessa illustrazione delle ragioni a supporto della pena finale applicata; motivazione peraltro, nel quadro di una necessaria motivazione sintetica imposta dal rito prescelto e di una sanzione nei minimi edittali, sussistente, attraverso, tra l'altro, l'intervenuta illustrazione delle ragioni a sostegno della concessione delle attenuanti e del giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva per Ait Himi Mohamed.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione gravi motivi remissione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
0545K9F nato il 19/10/1988 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO) VT i udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi, per l'omessa motivazione, nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., della pena come applicata, e sulla mancata motivazione in relazione all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., della pena come applicata, e sulla mancata motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AIT HIMI MOHAMED - C.U.I. 050EXAO nato il 21/02/1980 FAIT WALID - C.U.I. 0545K9F nato il 19/10/1988 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO) VT i udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi, per l'omessa motivazione, nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., della pena come applicata, e sulla mancata motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, non sono proponibili i ricorsi presentati nell'interesse rispettivamente di Ait Himi Mohamed e Fait Walid per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né per l'omessa illustrazione delle ragioni a supporto della pena finale applicata; motivazione peraltro, nel quadro di una necessaria motivazione sintetica imposta dal rito prescelto e di una sanzione nei minimi edittali, sussistente, attraverso, tra l'altro, l'intervenuta illustrazione delle ragioni a sostegno della concessione delle attenuanti e del giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva per Ait Himi Mohamed.

Del resto, il tutto è in coerenza con il principio per cui deve escludersi la necessità, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (avuto riguardo alla peculiarità ed alla natura premiale di rito), di una specifica motivazione sulla entità della pena come concordata tra le parti, nonché, di una esplicita indicazione dell'aumento, sulla pena base, per la continuazione stessa: è necessario, in tal caso, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale - così come è avvenuto nella concreta fattispecie - così da potersi ritenere che il giudice abbia comunque (pur se implicitamente) valutato la legalità e la congruità della pena concordata, tenendo anche conto di un aumento (evidentemente già incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento) per la contestata continuazione (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013 Rv. 254879 - 01).

Dunque, i ricorsi sono stati innanzitutto proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili. Con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.