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Ordinanza — n. 35616/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35616/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Timoniere Concetta nata a Catania il 11.06.1975 avverso la sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso relativo alla violazione di legge e al difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contesta recidiva in conformità con quanto stabilito dall'art. 69 comma 4 c.p.;

Regesto Legislator

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art. 385 c.p, art. 69 comma 4 c.p; Ordinanza — n. 35616/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p. è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contesta recidiva in conformità con quanto stabilito dall'art. 69 comma 4 c.p.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali inattività successiva alla sospensione procedura di annullamento ripristino dell'effetto sospensivo motivi di cassazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 c.p
art. 69 comma 4 c.p
è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contesta recidiva in conformità con quanto stabilito dall'art. 69 comma 4 c.p.;
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Timoniere Concetta nata a Catania il 11.06.1975 avverso la sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso relativo alla violazione di legge e al difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contesta recidiva in conformità con quanto stabilito dall'art. 69 comma 4 c.p.;

Considerato, inoltre, che ad analoga censura si espone il motivo relativo all'erronea applicazione degli artt. 133 e 132 c.p. e al vizio di motivazione afferente al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello applicato il minimo edittale di un anno ridotto per il rito a mesi 8 di reclusione; Ritenuto che in presenza di ricorso originariamente inammissibile e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U. n. 32 del 22.11.2000, De Luca, 217266);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il