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Ordinanza — n. 35615/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35615/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balzano Francesco nato a Torre Annunziata il 23.02.1990 avverso la sentenza del 23 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; es.afrrnati i motivi del ricorso; _udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35615/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere diritto di ottenere una decisione requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balzano Francesco nato a Torre Annunziata il 23.02.1990 avverso la sentenza del 23 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; es.afrrnati i motivi del ricorso; _udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside tù