Italian court dismisses appeal claiming lack of motivation for denying video recording request in criminal trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to motivate its refusal to renew the evidentiary hearing by acquiring video recordings. The court ruled that this request was procedurally improper, intended for the investigative phase rather than the trial phase, and unnecessary given the defendant's established absence from the residence without using the main gate. Consequently, the court held that the request was a reproduction of issues already adequately examined by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The request to acquire video recordings during the trial phase is inadmissible if it duplicates issues already examined and lacks the absolute necessity required for the specific procedural stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Marinelli Luciano nato a San Severo il 11.11.1963 avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello dì Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al difetto di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione della videoregistrazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito;
Considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha precisato come l'istanza in esame dovesse essere presentata in sede di richieste istruttorie e che, in ogni c:aso, non vi fosse assoluta necessità di acquisizione della videoripresa difettando la prova dell'autenticità oltre che l'idoneità della stessa a comprovare l'insussistenza della condotta di evasione ascritta all'imputato (che poteva essersi allontanato dall'abitazione ove era ristretto senza passare dal cancello principale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidri