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Ordinanza — n. 35613/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning on drug quantity and prior record justifying sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35613/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giraldi Matteo inadmissible because the lower court's decision was logically and substantively motivated. The appellate court excluded generic mitigating circumstances based on the significant quantity of cocaine and methadone found, the high extractable active principle, and the defendant's prior criminal record involving over 500 grams of heroin. Consequently, the court ruled that the reasoning sufficiently justified the slight deviation from the statutory minimum, rendering the appeal legally untenable.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the contested judgment is congruously and logically motivated in excluding mitigating circumstances based on the quantity of drugs, extractable active principle, and prior criminal record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances drug quantity sentencing prior criminal record statutory minimum deviation dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di cocaina sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Giraldi Matteo nato a Faenza il 22.01.1982 avverso la sentenza del 11 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Radclusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata risulta c:ongruamente e logicamente motivata nella parte in cui esclude il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce del significativo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto (grammi 101,20 di cocaina e grammi 59,18 di metadone),dell'elevato principio attivo estraibile, dei precedenti penali del prevenuto ( peraltr ottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico a causa di un precedente arresto per detenzione illecita di sostanza 21 stupefacente (nel caso di specie oltre 500 grammi di eroina), giustificando, sulla scorta di tali elementi, anche il lieve discostannento dal minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside