Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing structured illegal activity and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellate court had already established that the defendant's actions constituted a structured illegal enterprise characterized by significant quantities of cocaine and substantial cash holdings, rather than a minor offense. The court rejected the appellant's arguments regarding the nature of the crime and the recidivism enhancement, emphasizing the high purity of the drugs and the continuity of supply to trusted clients.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The court must evaluate all constitutive elements of the alleged offense to determine if facts fall within the scope of minor crimes; structured trafficking with high purity and volume precludes classification as a minor offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Menyar Aziz nato in Marocco il 1.03.1993 avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è privo di concreta specificità e manifestamente infondato a fronte delle argomentazioni con le quali la Corte del merito ha escluso la riconducibilità dei fatti all'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, facendo leva su una sinergica e compiuta valutazione di tutti gli elementi costituivi della fattispecie rivendicata dalla difesa letti alla luce delle relative emergenze in fatto e concludendo per la riscontrata sussistenza di un'attività illecita strutturata, connotata da una capacità di approvvigionamento e di successivo smercio, anche tramite determinati intermediari, incompatibili con il fatto di lieve entità come confermato dalla varietà delle sostanze veicolate sul mercato, dalla dimensione ponderale della cocaina rivenuta in suo possesso (sia di quella già pronta per lo spaccio, sia di quella ancora a pezzi, occultata in cantina, per un totale complessivo di potenziali 253 dosi medie singole alla luce dell'elevatissima purezza della detta sostanza) nonché dalla notevole somma in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio, rinvenuta nella sua disponibilità e non altrimenti giustificata, logicamente favorita, nella prospettiva accusatoria, dalla continuativa cadenza delle forniture garantite ai clienti di fiducia vieppiù confermata dal riscontro della contabilità appositamente tenuta dall'imputato;
Considerato, inoltre, che alle medesime censure si espone il secondo motivo di ricorso in quanto la Corte del merito, nel confermare il giudizio sulla recidiva ha con rigorosa puntualità messo in evidenza la maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio alla luce dei precedenti penali del ricorrente (per rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale nonché per altra ipotesi sanzionata sempre ai sensi dell'ad 73 Tus, seppure in relazione al comma 5 della medesima norma), così da mettere in evidenza il salto di qualità in termini di più accentuata pericolosità del prevenuto ricavabile dalle condotte contestate Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere es