Ordinanza — n. 35610/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Paparone Ciminata Ivan nato a Sant'Agata di Militello il 13.11.1986 avverso la sentenza del 30 settembre 2019 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione, al travisamento delle prove risultanti dal verbale di arresto e alla violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il compimento della perquisizione e l'avvertimento del diritto all'assistenza erano stati impediti della condotta violenta del prevenuto il quale, appena iniziate le operazioni di controllo, improvvisamente prelevava dalla tasca dei pantaloni un involucro (che si è accertato contenere droga) mettendolo in bocca e & divincolandosi poi dinanzi al tentativo degli agenti di farglielo espellere;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 disp. att. c.p, art. 52 c.p; Ordinanza — n. 35610/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 114 disp. att. c.p.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il compimento della perquisizione e l'avvertimento del diritto all'assistenza erano stati impediti della condotta violenta del prevenuto il quale, appena iniziate le operazioni di controllo, improvvisamente prelevava dalla tasca dei pantaloni un involucro (che si è accertato contenere droga) mettendolo in bocca e & divincolandosi poi dinanzi al tentativo degli agenti di farglielo espellere;
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Paparone Ciminata Ivan nato a Sant'Agata di Militello il 13.11.1986 avverso la sentenza del 30 settembre 2019 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione, al travisamento delle prove risultanti dal verbale di arresto e alla violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il compimento della perquisizione e l'avvertimento del diritto all'assistenza erano stati impediti della condotta violenta del prevenuto il quale, appena iniziate le operazioni di controllo, improvvisamente prelevava dalla tasca dei pantaloni un involucro (che si è accertato contenere droga) mettendolo in bocca e & divincolandosi poi dinanzi al tentativo degli agenti di farglielo espellere;
Considerato, inoltre, che ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso che censura l'illogicità della motivazione e il travisamento del materiale probatorio in relazione agli artt. 337, 582 e 585 c.p. in quanto il provvedimento impugnato risulta connotato da lineare e coerente logicità nella parte in cui ricostruisce la dinamica dei fatti in conformità alle risultanze istruttorie e le lesioni subite dagli agenti a causa della condotta di resistenza; Ritenuto, che il terzo motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine all'art. 52 c.p. è manifestamente infondato tenuto conto delle argomentazioni della Corte che ha escluso la configurabilità delle scriminanti della legittima difesa e dello stato di necessità mancando il presupposto della proporzionalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore i Il Pres