Ordinanza — n. 35608/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTY OMOKARO nato il 12/05/1990 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Liberty Omokaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le ragioni di doglianza espresse con l'impugnazione, dirette a contrastare la consapevolezza della sostanza trasportata dal ricorrente rinvenuta nella sua disponibilità, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un percorso logico, diretto a rassegnare la marcata inverosimiglianza della prospettazione difensiva propalata dal prevenuto, che non merita censura alcuna e che viene contrastato dalla difesa senza addurre effettive fratture logiche del ritenere, facendo leva su aspetti inferenziali, assertivamente preternnessi dalla Corte del merito, tutt'altro che decisivi della relativa valutazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35608/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTY OMOKARO nato il 12/05/1990 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Liberty Omokaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le ragioni di doglianza espresse con l'impugnazione, dirette a contrastare la consapevolezza della sostanza trasportata dal ricorrente rinvenuta nella sua disponibilità, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un percorso logico, diretto a rassegnare la marcata inverosimiglianza della prospettazione difensiva propalata dal prevenuto, che non merita censura alcuna e che viene contrastato dalla difesa senza addurre effettive fratture logiche del ritenere, facendo leva su aspetti inferenziali, assertivamente preternnessi dalla Corte del merito, tutt'altro che decisivi della relativa valutazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.