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Ordinanza — n. 35608/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35608/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35608/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTY OMOKARO nato il 12/05/1990 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Liberty Omokaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le ragioni di doglianza espresse con l'impugnazione, dirette a contrastare la consapevolezza della sostanza trasportata dal ricorrente rinvenuta nella sua disponibilità, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un percorso logico, diretto a rassegnare la marcata inverosimiglianza della prospettazione difensiva propalata dal prevenuto, che non merita censura alcuna e che viene contrastato dalla difesa senza addurre effettive fratture logiche del ritenere, facendo leva su aspetti inferenziali, assertivamente preternnessi dalla Corte del merito, tutt'altro che decisivi della relativa valutazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35608/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di canapa cognizione del ricorso per cassazione infrazione qualificata LStup guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTY OMOKARO nato il 12/05/1990 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ' 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Liberty Omokaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le ragioni di doglianza espresse con l'impugnazione, dirette a contrastare la consapevolezza della sostanza trasportata dal ricorrente rinvenuta nella sua disponibilità, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un percorso logico, diretto a rassegnare la marcata inverosimiglianza della prospettazione difensiva propalata dal prevenuto, che non merita censura alcuna e che viene contrastato dalla difesa senza addurre effettive fratture logiche del ritenere, facendo leva su aspetti inferenziali, assertivamente preternnessi dalla Corte del merito, tutt'altro che decisivi della relativa valutazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.