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Ordinanza — n. 35605/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on suspended sentence due to infounded claim of statutory violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the complaint regarding the violation of Article 163 of the Penal Code was evidently unfounded. The appellant argued that combining the new sentence with a prior suspended conviction exceeded the legal limit, while the lower court's reasoning on sentence proportionality was deemed sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging the non-granting of a suspended sentence is inadmissible if the alleged violation of the statutory limit on cumulative sentences is clearly unfounded and the lower court's motivation on sentence proportionality is adequate.

Parole chiave

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suspended sentence cumulative sentences statutory limit inadmissible appeal procedural costs pene condizionali adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALEARO FABRIANO nato a ARZIGNANO il 24/06/1987 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabiano Calearo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza afferente all'asserita violazione di legge e al vizio di motivazione riferiti alla mancata concessione della sospensione condizionale è all'evidenza infondata (in sentenza, con valutazione rimasta insuperata dalle ragioni di critica esposte con i prirn& due motivi di ricorso, viene messo in evidenza che la pena irrogata con la decisione a giudizio, sommata ad altra pregressa condanna — sentenza del 15 marzo 2017- per la quale la sospensione è stata già accordata, avrebbe determinato il superamento del limite di legge imposto dall'art. 163 cod. pen., dando così corpo alla regola ostativa di cui all'ultimo comma dell'art. 164 stesso codice) mentre la doglianza relativa alla congruità degli aumenti apportati a titolo di continuazione rispetto al fatto esternamente giudicato attinge del tutto inadeguatamente in parte qua la sentenza impugnata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022