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Ordinanza — n. 35604/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente di diflusicne del presente prsvvedirnento ORDINANZA s :e generalità e gli aitri d:.iti identcativi, a noima dell'art. 52 sul ricorso proposto da: d.ins. 196/03 in quanto: o disposto d'ufficio CECA ARDIT (C.U.I 0607FE0) nato il 14/10/1989 O ( richiesta di parte 41 imposto dalla legge avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di CesailEctitavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, rispetto alla quale, peraltro, il ricorso omette alcun effettivo e confronto critico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame dell'entità pena motivazione sufficiente cognizione del ricorso per cassazione errore nella commisurazione della pena verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

guente di diflusicne del presente prsvvedirnento ORDINANZA s :e generalità e gli aitri d:.iti identcativi, a noima dell'art. 52 sul ricorso proposto da: d.ins. 196/03 in quanto: o disposto d'ufficio CECA ARDIT (C.U.I 0607FE0) nato il 14/10/1989 O ( richiesta di parte 41 imposto dalla legge avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di CesailEctitavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, rispetto alla quale, peraltro, il ricorso omette alcun effettivo e confronto critico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.