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Ordinanza — n. 35603/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper personal filing and lack of specific grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35603/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Federico Giletto inadmissible. The court found the appeal was improperly submitted personally by the convicted party, violating procedural requirements, and lacked specific grounds for cassation review as required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 comma 1 c.p.p.; Art. 448 comma 2 bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the convicted party in violation of statutory rules or if it fails to specify the legal grounds for cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing violation cassation grounds procedural defect court costs criminal procedure improper submission spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 comma 1 c.p.p.
Art. 448 comma 2 bis c.p.p.
Art. 610 comma 5 bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILETTO FEDERICO nato a GATTINARA il 11/12/1975 avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RAC nDUSA; letto il ricorso proposto da Federico Giletto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso proposto personalmente dal prevenuto in violazione del disposto di cui all'ad 613 comma 1 cpp e per altro verso perché diretto a contrastare sentenza resa ai sensi dell'ad 444 e ss cpp senza neppure precisare i vizi utili a sostenere, in siffatti casi, l'impugnazione di legittimità, ai sensi dell'artt. 448, comma 2 bis , stesso codice; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - cui si provvede ai sensi dell'ad. 610, comma 5 bis, cpp - conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.