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Ordinanza — n. 35602/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35602/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35602/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MLADIN DMITRI nato il 22/05/1987 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di Mladen Dmitri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi tutti afferenti alla determinazione del trattamento punitivo sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto sia in relazione alla recidiva contestata e ritenuta sia in relazione alla commisurazione della pena rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35602/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pena pecuniaria non riscuotibile adeguamento della pena commutazione della pena pecuniaria remissione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MLADIN DMITRI nato il 22/05/1987 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letto il ricorso proposto nell'interesse di Mladen Dmitri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi tutti afferenti alla determinazione del trattamento punitivo sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto sia in relazione alla recidiva contestata e ritenuta sia in relazione alla commisurazione della pena rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.