Ordinanza — n. 35599/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGROSSO MAURO nato a LECCE il 31/10/1969 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 A letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro Ingrosso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché legato alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., aspetto mai sollecitai:o con i motivi di appello (né se ne afferma l'avvenuta deduzione nel corso del giudizio di appello nell'ottica dell'eventuale esercizio del relativo potere di rilievo d'ufficio ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen.), così da non poter essere rivendicato per la prima volta in questa sede (Sentenza n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 cod. pen, art. 597 comma 5 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35599/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGROSSO MAURO nato a LECCE il 31/10/1969 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 A letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro Ingrosso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché legato alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., aspetto mai sollecitai:o con i motivi di appello (né se ne afferma l'avvenuta deduzione nel corso del giudizio di appello nell'ottica dell'eventuale esercizio del relativo potere di rilievo d'ufficio ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen.), così da non poter essere rivendicato per la prima volta in questa sede (Sentenza n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.