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Ordinanza — n. 35598/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35598/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35598/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANAGULOVA ALINA nato a SHAKHTARS( UCRAINA) il 11/01/1998 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alina Nanagulova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione ai costituti del reato di oltraggio (si veda pag. 3 della motivazione, dal secondo capoverso), sia in riferimento alla resistenza di cui al capo 3 ( si veda pagina 2, capoversi terzo e quarto in particolare) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35598/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.

Parole chiave

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oltraggio alla corte motivazione inadeguata delle censure costituzionali disobbedienza alla decisione dell'autorità impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3 della motivazione, dal secondo capoverso), sia in riferimento alla resistenza di cui al capo 3 ( si veda pagina 2, capoversi terzo e quarto in particolare) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANAGULOVA ALINA nato a SHAKHTARS( UCRAINA) il 11/01/1998 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alina Nanagulova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione ai costituti del reato di oltraggio (si veda pag. 3 della motivazione, dal secondo capoverso), sia in riferimento alla resistenza di cui al capo 3 ( si veda pagina 2, capoversi terzo e quarto in particolare) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.