Criminal appeal dismissed as merely repetitive of already examined and rejected arguments by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Joseph Franklin inadmissible, ruling it was a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The defense had requested a specific legal qualification for the facts, but the lower court correctly applied a different statutory provision based on the qualitative and quantitative aspects of the substance involved. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 Tus; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOSEPH FRANKLIN nato il 10/01/1994 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Joseph Franklin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo alla qualificazione ascritta al fatto, ai sensi dell'art. 73, comma 1, Tus in luogo di quella dettata dal comma 5 dello stesso articolo, rivendicata dalla difesa e coerentemente esclusa facendo compiuto riferimento a tutti i tratti costitutivi di tale ultima fattispecie e dando trainante rilevanza al sensibile rilievo da ascrivere nel caso al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta, destinato anche a dare forza logica al contesto complessivo nel quale ebbe a realizzarsi la condotta di trasporto illecito considerata nella specie in termini di corretta incompatibilità con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.