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Ordinanza — n. 35597/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merely repetitive of already examined and rejected arguments by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Joseph Franklin inadmissible, ruling it was a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The defense had requested a specific legal qualification for the facts, but the lower court correctly applied a different statutory provision based on the qualitative and quantitative aspects of the substance involved. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 Tus; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments criminal procedure legal qualification substance quantity procedural costs Cassazione ordinanza reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 Tus
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOSEPH FRANKLIN nato il 10/01/1994 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Joseph Franklin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo alla qualificazione ascritta al fatto, ai sensi dell'art. 73, comma 1, Tus in luogo di quella dettata dal comma 5 dello stesso articolo, rivendicata dalla difesa e coerentemente esclusa facendo compiuto riferimento a tutti i tratti costitutivi di tale ultima fattispecie e dando trainante rilevanza al sensibile rilievo da ascrivere nel caso al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta, destinato anche a dare forza logica al contesto complessivo nel quale ebbe a realizzarsi la condotta di trasporto illecito considerata nella specie in termini di corretta incompatibilità con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.