Ordinanza — n. 35595/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNEO ANTONIO nato a ROMA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Torneo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, afferente alla mancata verifica dei presupposti funzionali ad una possibile statuizione da rendere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che generica è nel caso manifestamente inconferente atteso che il gravame di merito non metteva in gioco motivi afferenti alla responsabilità ma solo al trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35595/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNEO ANTONIO nato a ROMA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Torneo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, afferente alla mancata verifica dei presupposti funzionali ad una possibile statuizione da rendere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., oltre che generica è nel caso manifestamente inconferente atteso che il gravame di merito non metteva in gioco motivi afferenti alla responsabilità ma solo al trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.