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Ordinanza — n. 35592/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35592/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC GIOVANNI nato a CAGLIARI il 14/11/1991 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Sulejmanovic vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un asserito difetto integrale di motivazione quanto alla responsabilità ( per il reato di cui all'ad 337 cod. pen.) ascritta al prevenuto senza mai dare contenuto al vizio addotto, prospettato senza alcun riferimento alla motivazione dell'atto impugnato, per contro puntuale e immune da vizi logici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35592/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.

Parole chiave

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difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazione motivata motivi di cassazione motivi validi verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen.) ascritta al prevenuto senza mai dare contenuto al vizio addotto, prospettato senza alcun riferimento alla motivazione dell'atto impugnato, per contro puntuale e immune da vizi logici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC GIOVANNI nato a CAGLIARI il 14/11/1991 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Sulejmanovic vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un asserito difetto integrale di motivazione quanto alla responsabilità ( per il reato di cui all'ad 337 cod. pen.) ascritta al prevenuto senza mai dare contenuto al vizio addotto, prospettato senza alcun riferimento alla motivazione dell'atto impugnato, per contro puntuale e immune da vizi logici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.