Ordinanza — n. 35591/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI WAHID nato il 28/08/1983 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Talbi Whalid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, e, in particolare, il primo perchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al dolo dell'evasione contestata) mentre il secondo per la sua aspecificità, perché manca di confrontarsi con le valutazioni spese in sentenza, per quanto sinteticamente, a sostegno della non indifferente offensività della condotta (per la durata dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare vieppiù resa rilevante dalla inconsistenza delle ragioni che giustificarono la violazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35591/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 Settembre 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI WAHID nato il 28/08/1983 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Talbi Whalid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, e, in particolare, il primo perchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al dolo dell'evasione contestata) mentre il secondo per la sua aspecificità, perché manca di confrontarsi con le valutazioni spese in sentenza, per quanto sinteticamente, a sostegno della non indifferente offensività della condotta (per la durata dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare vieppiù resa rilevante dalla inconsistenza delle ragioni che giustificarono la violazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 Settembre 2022.