Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds in fact-based and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because all grounds failed to meet the strict requirements for a legality review. The appellant challenged both factual findings regarding witness testimony and the sentencing determination, arguing for alternative interpretations of evidence. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was sufficient and that the appellant's arguments merely reproduced facts already evaluated without identifying specific legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual re-evaluations or lack specific grounds demonstrating manifest incongruities or misinterpretations of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO SALVATORE nato a MILAZZO il 19/04/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Veneziano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quanto al giudizio di responsabilità, perché la doglianza prospettata si sostanza in censure in fatto, volte a riprodurre quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie - con riguardo, in particolare, al dirimente rilievo ascritto alle dichiarazioni del teste Gitto, presente nei frangenti immediatamente precedenti il fatto falsamente denunziato dall'imputato e in grado di riferire aspetti coerentemente valorizzati sul piano inferenziale dalla Corte del merito nell'ottica della validata prospettazione accusatoria nonché a quelle rilasciate dall'ispettore Milone in relazione al momento nel quale il ricorrente ebbe a prospettare l'esigenza di recarsi in ospedale e al rilievo assegnato alle connotazioni delle lesioni refertate dai due soggetti interessati dalla lite - delle quali la difesa sollecita una alternativa rilettura, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di effettive e manifeste incongruenze e di specifici travisamenti probatori; quanto alla determinazione del trattamento punitivo, perché ne contrasta la tenuta motivazione malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settem