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Ordinanza — n. 35589/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for insanable generality due to lack of critical comparison with the lower court's sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Damraoui Abdellatif inadmissible due to insanable generality. Although the appellant referenced eccentric jurisprudence and norms to contest the sentence, the lower court's decision was supported by sufficient and non-illogical reasoning. The court rejected the appeal because the petition omitted any critical comparison with the established justification.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is affected by insanable generality, particularly when it contests a determination despite the lower court's sufficient reasoning without offering a critical comparison.

Parole chiave

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insanable generality criminal appeal inadmissibility critical comparison requirement sufficient reasoning standard procedural dismissal sanzione sproporzionata impugnazione di decisioni amministrative decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMRAOUI ABDELLATIF nato il 15/10/1974 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Damraoui Abdellatif avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché affetto da insanabile genericità in quanto, anche per il tramite di riferimenti giurisprudenziali e normativi eccentrici alla regiudicanda, contesta la determinazione del trattamento malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione rispetto alla quale il ricorso omette ogni confronto critico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.