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Ordinanza — n. 35588/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35588/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35588/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYE FRANSISCO nato il 01/05/1989 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francisco Faye avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo di ricorso, con il quale viene attinta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito in linea con l'imputazione in luogo di quella rivendicata dal ricorrente ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (anche a sostegno del concordato in appello non validato dalla Corte territoriale, all'evidenza per tale distonia valutativa), è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni spese in sentenza (penultimo capoverso di pagina 5), puntualmente dirette a mettere in evidenza l'incompatibilità del fatto a giudizio rispetto ai tratti costitutivi della fattispecie di reato privilegiata dalla difesa, nel caso smentiti dal puntuale riferimento alla tipologia, alla purezza, al dato ponderale della sostanza detenuta, alle modalità di detenzione e all'apprezzabile numero delle dosi medie pronte per lo spaccio riscontrate dall'attività di indagine; ritenuto che il secondo motivo è inammissibile perché l'appello metteva in discussione la legittimità della confisca con riguardo al portato dell'art. 240 cod. pen. quando per contro l'abiezione, nel caso, risulta disposta dal primo giudice ai sensi del combinato disposto offerto dagli artt. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. attraverso un sintetico riferimento al requisito della sproporzione reddituale (come rimarcato anche dall'odierno ricorso), la cui adeguatezza argomentativa non può essere contrastata, per la prima volta, in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35588/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (anche a sostegno del concordato in appello non validato dalla Corte territoriale, all'evidenza per tale distonia valutativa), è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni spese in sentenza (penultimo capoverso di pagina 5), puntualmente dirette a mettere in evidenza l'incompatibilità del fatto a giudizio rispetto ai tratti costitutivi della fattispecie di reato privilegiata dalla difesa, nel caso smentiti dal puntuale riferimento alla tipologia, alla purezza, al dato ponderale della sostanza detenuta, alle modalità di detenzione e all'apprezzabile numero delle dosi medie pronte per lo spaccio riscontrate dall'attività di indagine; ritenuto che il secondo motivo è inammissibile perché l'appello metteva in discussione la legittimità della confisca con riguardo al portato dell'art. 240 cod. pen. quando per contro l'abiezione, nel caso, risulta disposta dal primo giudice ai sensi del combinato disposto offerto dagli artt. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. attraverso un sintetico riferimento al requisito della sproporzione reddituale (come rimarcato anche dall'odierno ricorso), la cui adeguatezza argomentativa non può essere contrastata, per la prima volta, in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze confisca di valori patrimoniali tossicodipendenza consumo di canapa trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAYE FRANSISCO nato il 01/05/1989 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francisco Faye avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo di ricorso, con il quale viene attinta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito in linea con l'imputazione in luogo di quella rivendicata dal ricorrente ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (anche a sostegno del concordato in appello non validato dalla Corte territoriale, all'evidenza per tale distonia valutativa), è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni spese in sentenza (penultimo capoverso di pagina 5), puntualmente dirette a mettere in evidenza l'incompatibilità del fatto a giudizio rispetto ai tratti costitutivi della fattispecie di reato privilegiata dalla difesa, nel caso smentiti dal puntuale riferimento alla tipologia, alla purezza, al dato ponderale della sostanza detenuta, alle modalità di detenzione e all'apprezzabile numero delle dosi medie pronte per lo spaccio riscontrate dall'attività di indagine; ritenuto che il secondo motivo è inammissibile perché l'appello metteva in discussione la legittimità della confisca con riguardo al portato dell'art. 240 cod. pen. quando per contro l'abiezione, nel caso, risulta disposta dal primo giudice ai sensi del combinato disposto offerto dagli artt. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. attraverso un sintetico riferimento al requisito della sproporzione reddituale (come rimarcato anche dall'odierno ricorso), la cui adeguatezza argomentativa non può essere contrastata, per la prima volta, in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre