Ordinanza — n. 35587/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ JEAN PAUL nato il 05/07/1996 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diaz Jean Paul avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, con un'unica doglianza, contrasta il giudizio speso in relazione alla ritenuta recidiva, il quale, per contro, considerato il puntuale argomentare messo in campo dalla Corte del merito, non merita censure prospettabili in sede di legittimità, perché diretto a porre in risalto la maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio alla luce dei numerosi precedenti (tre dei quali specifici) riferibili al prevenuto e della sostanziale refrattarietà dell'imputato al monito sotteso alle condanne di volta in volta comminate rispetto alla crescente e sempre più consolidata pericolosità mostrata nel tempo, confermata dalla condotta oggetto della regiudicanda; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35587/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZ JEAN PAUL nato il 05/07/1996 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diaz Jean Paul avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, con un'unica doglianza, contrasta il giudizio speso in relazione alla ritenuta recidiva, il quale, per contro, considerato il puntuale argomentare messo in campo dalla Corte del merito, non merita censure prospettabili in sede di legittimità, perché diretto a porre in risalto la maggiore riprovevolezza della condotta a giudizio alla luce dei numerosi precedenti (tre dei quali specifici) riferibili al prevenuto e della sostanziale refrattarietà dell'imputato al monito sotteso alle condanne di volta in volta comminate rispetto alla crescente e sempre più consolidata pericolosità mostrata nel tempo, confermata dalla condotta oggetto della regiudicanda; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.