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Ordinanza — n. 35586/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35586/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WHADE MOUHAMADOU KHALY nato il 04/07/1988 LO KHADIM nato il 05/07/1988 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letti i ricorsi proposti nell'interesse di Whade Mouhamadou Khaly e Lo Khadim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché: a)quello di Lo Khadim riposa unicamente sulla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, genericamente contestata a fronte di una valutazione, resa dalla Corte del merito sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, tale da portare la decisione in parte qua al riparo da censure utilmente prospettabili in questa sede di legittimità; b)quello di Whade Mouhamadou Khaly si sostanzia in profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito all'esito di una puntuale e compiuta lettura delle emergenze acquisite, dirette a conclamare la responsabilità concorsuale del ricorrente e il ruolo dallo stesso svolto nella cessione illecita contestata (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), che la difesa mira a contrastare senza metterne in evidenza effettive ragione di incongruenza logica bensì attraverso indicazioni in fatto e un alternativa rivalutazione delle fonti probatorie avulse dalla pertinente individuazione di effettivi e dirimenti travisamenti; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35586/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili obbligazione alternativa risposta alla petizione inutilizzabilità delle prove illecite testimone a discarico difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WHADE MOUHAMADOU KHALY nato il 04/07/1988 LO KHADIM nato il 05/07/1988 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA, letti i ricorsi proposti nell'interesse di Whade Mouhamadou Khaly e Lo Khadim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché: a)quello di Lo Khadim riposa unicamente sulla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, genericamente contestata a fronte di una valutazione, resa dalla Corte del merito sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, tale da portare la decisione in parte qua al riparo da censure utilmente prospettabili in questa sede di legittimità; b)quello di Whade Mouhamadou Khaly si sostanzia in profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito all'esito di una puntuale e compiuta lettura delle emergenze acquisite, dirette a conclamare la responsabilità concorsuale del ricorrente e il ruolo dallo stesso svolto nella cessione illecita contestata (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), che la difesa mira a contrastare senza metterne in evidenza effettive ragione di incongruenza logica bensì attraverso indicazioni in fatto e un alternativa rivalutazione delle fonti probatorie avulse dalla pertinente individuazione di effettivi e dirimenti travisamenti; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre