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Ordinanza — n. 35585/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to allege a legal violation under Art. 448 CPPT.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without a full trial. The appellant challenged a sentencing decision based on alleged defects in reasoning regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds to specific legal violations, excluding mere differences between the request and the decision or expression errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it does not allege a violation of law strictly indicated by the statute, such as a discrepancy between the request and the decision or an illegal penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal Article 448 CPPT sentencing review legal violation requirement motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Art. 129, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLTI PASQUALE nato a FASANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIdet-e-avv4442--a-He-perti),- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Scolti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione inerente alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 20