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Ordinanza — n. 35583/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35583/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35583/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOURIR HAMZA nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di SOURIR HAMZA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato riproduce profili di censura, legati alla finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, secondo capoverso), valorizzati in termini di puntuale linearità logica e inadeguatamente contrastati dalla difesa, che non mette in evidenza effettive fratture logiche del relativo argomentare e omette anche di confrontarsi con aspetti decisivi del motivare speso in sentenza ( in particolare con riguardo alla rilevata incompatibilità tra le spese affrontate dal ricorrente per procurarsi una "scorta" destinata a durare nel tempo in funzione del rivendicato uso personale della sostanza detenuta e la mai superata incapienza reddituale e finanziaria del prevenuto stesso messa in evidenza dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3, secondo capoverso), valorizzati in termini di puntuale linearità logica e inadeguatamente contrastati dalla difesa, che non mette in evidenza effettive fratture logiche del relativo argomentare e omette anche di confrontarsi con aspetti decisivi del motivare speso in sentenza ( in particolare con riguardo alla rilevata incompatibilità tra le spese affrontate dal ricorrente per procurarsi una "scorta" destinata a durare nel tempo in funzione del rivendicato uso personale della sostanza detenuta e la mai superata incapienza reddituale e finanziaria del prevenuto stesso messa in evidenza dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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spese giustificate dall'uso commerciale carenza di sostanza economica spesa necessaria carattere economico di medicamenti spese di difesa difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOURIR HAMZA nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di SOURIR HAMZA avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato riproduce profili di censura, legati alla finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, secondo capoverso), valorizzati in termini di puntuale linearità logica e inadeguatamente contrastati dalla difesa, che non mette in evidenza effettive fratture logiche del relativo argomentare e omette anche di confrontarsi con aspetti decisivi del motivare speso in sentenza ( in particolare con riguardo alla rilevata incompatibilità tra le spese affrontate dal ricorrente per procurarsi una "scorta" destinata a durare nel tempo in funzione del rivendicato uso personale della sostanza detenuta e la mai superata incapienza reddituale e finanziaria del prevenuto stesso messa in evidenza dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022