Ordinanza — n. 35582/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JUNIOR MARCELO nato il 17/08/1995 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Junior Marcelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, con un'unica doglianza, contrasta il giudizio speso in relazione alla ritenuta recidiva, il quale, per contro, considerato l'argomentare complessivo messo in campo dalla Corte del merito, non merita censure prospettabili in sede di legittimità, perché diretto a porre in risalto la maggiore riprovolevezza della condotta a giudizio, sintomo di una ingravescente pericolosità del prevenuto, rimasta insensibile alle precedenti condanne per fatti analoghi e messa ulteriormente in evidenza, in termini di più marcata pervicacia della relativa tendenza a delinquere, dal contesto temporale di riferimento (connotato dal noto fenomeno pandemico e dunque dalle maggiori difficoltà di esecuzione del proposito illecito per le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35582/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JUNIOR MARCELO nato il 17/08/1995 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Junior Marcelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto, con un'unica doglianza, contrasta il giudizio speso in relazione alla ritenuta recidiva, il quale, per contro, considerato l'argomentare complessivo messo in campo dalla Corte del merito, non merita censure prospettabili in sede di legittimità, perché diretto a porre in risalto la maggiore riprovolevezza della condotta a giudizio, sintomo di una ingravescente pericolosità del prevenuto, rimasta insensibile alle precedenti condanne per fatti analoghi e messa ulteriormente in evidenza, in termini di più marcata pervicacia della relativa tendenza a delinquere, dal contesto temporale di riferimento (connotato dal noto fenomeno pandemico e dunque dalle maggiori difficoltà di esecuzione del proposito illecito per le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.