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Ordinanza — n. 35581/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35581/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP INO nato il 05/05/1990 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diop Ino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il giudizio speso in tema di recidiva non merita censure di sorta perché puntualmente diretto a rassegnare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio messa in risalto dalle peculiari connotazioni della vicenda a giudizio ( avuto riguardo in particolare all'ingestione degli ovuli, evidenziata dal primo giudice e richiamata dalla Corte del merito) letta alla luce dei diversi precedenti specifici che connotano, con continuativa sistematicità, il percorso criminale del prevenuto e della sua consolidata refrattarietà al monito conseguenziale alla esecuzione delle relative condanne, sintomi evidenti di una sempre più ingravescente pericolosità, coerentemente destinata a supportare l'aggravante contestata; ritenuto ancora che la doglianza afferente alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle generiche non merita sorte diversa atteso che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( con particolare riguardo alla sostanziale indifferenza della confessione, coerentemente devalutata nel suo apporto probatorio), argomentare non utilmente attinto dal ricorso ( che spicca per la sua estreme genericità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35581/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti precedenti penali rilevanti altri reati partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP INO nato il 05/05/1990 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diop Ino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il giudizio speso in tema di recidiva non merita censure di sorta perché puntualmente diretto a rassegnare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio messa in risalto dalle peculiari connotazioni della vicenda a giudizio ( avuto riguardo in particolare all'ingestione degli ovuli, evidenziata dal primo giudice e richiamata dalla Corte del merito) letta alla luce dei diversi precedenti specifici che connotano, con continuativa sistematicità, il percorso criminale del prevenuto e della sua consolidata refrattarietà al monito conseguenziale alla esecuzione delle relative condanne, sintomi evidenti di una sempre più ingravescente pericolosità, coerentemente destinata a supportare l'aggravante contestata; ritenuto ancora che la doglianza afferente alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle generiche non merita sorte diversa atteso che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( con particolare riguardo alla sostanziale indifferenza della confessione, coerentemente devalutata nel suo apporto probatorio), argomentare non utilmente attinto dal ricorso ( che spicca per la sua estreme genericità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre