Ordinanza — n. 35581/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP INO nato il 05/05/1990 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diop Ino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il giudizio speso in tema di recidiva non merita censure di sorta perché puntualmente diretto a rassegnare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio messa in risalto dalle peculiari connotazioni della vicenda a giudizio ( avuto riguardo in particolare all'ingestione degli ovuli, evidenziata dal primo giudice e richiamata dalla Corte del merito) letta alla luce dei diversi precedenti specifici che connotano, con continuativa sistematicità, il percorso criminale del prevenuto e della sua consolidata refrattarietà al monito conseguenziale alla esecuzione delle relative condanne, sintomi evidenti di una sempre più ingravescente pericolosità, coerentemente destinata a supportare l'aggravante contestata; ritenuto ancora che la doglianza afferente alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle generiche non merita sorte diversa atteso che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( con particolare riguardo alla sostanziale indifferenza della confessione, coerentemente devalutata nel suo apporto probatorio), argomentare non utilmente attinto dal ricorso ( che spicca per la sua estreme genericità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35581/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP INO nato il 05/05/1990 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diop Ino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il giudizio speso in tema di recidiva non merita censure di sorta perché puntualmente diretto a rassegnare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio messa in risalto dalle peculiari connotazioni della vicenda a giudizio ( avuto riguardo in particolare all'ingestione degli ovuli, evidenziata dal primo giudice e richiamata dalla Corte del merito) letta alla luce dei diversi precedenti specifici che connotano, con continuativa sistematicità, il percorso criminale del prevenuto e della sua consolidata refrattarietà al monito conseguenziale alla esecuzione delle relative condanne, sintomi evidenti di una sempre più ingravescente pericolosità, coerentemente destinata a supportare l'aggravante contestata; ritenuto ancora che la doglianza afferente alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle generiche non merita sorte diversa atteso che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( con particolare riguardo alla sostanziale indifferenza della confessione, coerentemente devalutata nel suo apporto probatorio), argomentare non utilmente attinto dal ricorso ( che spicca per la sua estreme genericità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre