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Ordinanza — n. 35573/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35573/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZO FRANCESCO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 30/05/1986 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; E DIRITTO Rilevato che con il ricorso in oggetto la difesa di Francesco Di Marzo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 385 commi 1 e 3 cod. pen. e condannato in appello, con la sentenza impugnata, alla pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha addotto il difetto integrale di motivazione quanto alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'ad 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. perché, in caso di impugnazione di sentenza assunta in appello ai sensi dell'ad 599 bis cod. proc. pen. l'accordo intervenuto tra le parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, che non inerisca a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (Sez. 5 n. 4709 del 20/09/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278142); ritenuto che alla rilevata conclusione pregiudiziale seguono le pronunce dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35573/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 commi 1 e 3 cod. pen. e condannato in appello, con la sentenza impugnata, alla pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha addotto il difetto integrale di motivazione quanto alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'ad 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. perché, in caso di impugnazione di sentenza assunta in appello ai sensi dell'ad 599 bis cod. proc. pen. l'accordo intervenuto tra le parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, che non inerisca a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (Sez. 5 n. 4709 del 20/09/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278142); ritenuto che alla rilevata conclusione pregiudiziale seguono le pronunce dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.

Parole chiave

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adeguamento della pena attenuazione libera della pena censure procedurali alleggerimento della pena prescrizione della pena limiti procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
e condannato in appello, con la sentenza impugnata, alla pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha addotto il difetto integrale di motivazione quanto alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod.
art 129 cod. proc. pen
pen., ha addotto il difetto integrale di motivazione quanto alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'ad 610, comma 5 -bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARZO FRANCESCO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 30/05/1986 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che con il ricorso in oggetto la difesa di Francesco Di Marzo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 385 commi 1 e 3 cod. pen. e condannato in appello, con la sentenza impugnata, alla pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha addotto il difetto integrale di motivazione quanto alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'ad 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. perché, in caso di impugnazione di sentenza assunta in appello ai sensi dell'ad 599 bis cod. proc. pen. l'accordo intervenuto tra le parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, che non inerisca a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (Sez. 5 n. 4709 del 20/09/2019, dep. 04/02/2020, Rv. 278142); ritenuto che alla rilevata conclusione pregiudiziale seguono le pronunce dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2