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Ordinanza — n. 35572/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a generic reproduction of already adjudicated facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Gallo inadmissible because the complaint was a generic reproduction of previously adjudicated facts. The lower court had already thoroughly examined the defendant's credibility and the objective elements of the crime, finding the defense version unpersuasive. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the complaint is a generic reproduction of facts and legal arguments already adequately examined by the trial court, lacking logical gaps or new substantive issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaint rejection repetition of facts already adjudicated issues procedural economy principle azione di convalida del sequestro sottrazione di cose sequestrate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
allo stesso contestato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
allo stesso contestato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FRANCESCO nato a IVREA il 20/01/1960 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Gallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata è assolutamente generica in quanto acriticamente riproduttiva di profili di censura, legati alla ritenuta responsabilità dell'imputato, già adeguatamente vagliati, senza vuoti logici e con compiuti e corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito mettendo in evidenza la palese non credibilità della versione difensiva a fronte della pacifica cristallizzazione in fatto dei costituti oggettivi del reato di cui all'ad 334, comma 2, cod. pen. allo stesso contestato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.