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Ordinanza — n. 35570/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive complaint on appeal reasoning regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35570/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Barbato inadmissible because it relied on a single grievance regarding the appellate court's reasoning and evaluation of atypical mitigating circumstances. This complaint was deemed repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it rests on a single grievance that is repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive complaint atypical mitigating circumstances art. 616 code of criminal procedure procedural economy attenuazione della pena reiterazione di reati penali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/12/1976 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Barbato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una unica doglianza ( riferita alla tenuta motivazionale e alla corretta valutazione in diritto spesa in appello in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti atipiche) reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( facendo leva sui precedenti, anche per fatti gravi e specifici, del ricorrente) così da porre la decisione al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.