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Ordinanza — n. 35568/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35568/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: CHIRIZZI ANNA nato a GUAGNANO il 20/09/1959 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Chirizzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su doglianze mai prospettate con l'appello, che non riguardava il tema della sospensione condizionale della pena, nel caso subordinata, ai sensi del comma 2 dell'ad 165 cod. pen., al pagamento del dovuto a titolo di risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, profilo rimasto estraneo ai relativi rilievi critici prospettati con il gravame di merito e attinto dall'imputata solo in questa sede, prospettando, peraltro, vizi destinati a concretare non violazioni di legge rivelabili d'ufficio, ma supposti vuoti argomentativi sia nel procedere all'individuazione dell'onere, tra quelli descritti dal comma 1 dello stesso art. 165, al quale subordinare la concessione del beneficio sia alla verifica delle effettive possibilità di adempimento, da parte della ricorrente, rispetto all'obbligazione risarcitoria; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35568/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale riscossione di pene pecuniarie ripristino dell'effetto sospensivo pene condizionali validità dell'esecuzione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
165, al quale subordinare la concessione del beneficio sia alla verifica delle effettive possibilità di adempimento, da parte della ricorrente, rispetto all'obbligazione risarcitoria; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: CHIRIZZI ANNA nato a GUAGNANO il 20/09/1959 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Chirizzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su doglianze mai prospettate con l'appello, che non riguardava il tema della sospensione condizionale della pena, nel caso subordinata, ai sensi del comma 2 dell'ad 165 cod. pen., al pagamento del dovuto a titolo di risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, profilo rimasto estraneo ai relativi rilievi critici prospettati con il gravame di merito e attinto dall'imputata solo in questa sede, prospettando, peraltro, vizi destinati a concretare non violazioni di legge rivelabili d'ufficio, ma supposti vuoti argomentativi sia nel procedere all'individuazione dell'onere, tra quelli descritti dal comma 1 dello stesso art. 165, al quale subordinare la concessione del beneficio sia alla verifica delle effettive possibilità di adempimento, da parte della ricorrente, rispetto all'obbligazione risarcitoria; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.