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Ordinanza — n. 35567/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35567/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 3ACOB KAIS nato il 23/07/1981 BENAISSA TIGENI nato il 09/03/1992 avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Jakob Kais e Benaissa Tigeni; OSSERVA Ritenuto che il comune motivo dei ricorsi avverso la decisione ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale Bologna attraverso cui si censura la compatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, e quella di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. peri, risulta manifestamente infondato in ragione dell'ormai costante giurisprudenza secondo cui «l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo» (per ultimo v.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35567/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159; che, comunque, non sussiste un interesse in capo ai ricorrenti visto che la citata aggravante non è stata neppure computata nel calcolo della pena alla luce del maggiore aumento determinato dall'applicata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena modifica della sentenza peggioramento del danno alla salute sanzioni penali attenuazione della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 3ACOB KAIS nato il 23/07/1981 BENAISSA TIGENI nato il 09/03/1992 avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Jakob Kais e Benaissa Tigeni; OSSERVA Ritenuto che il comune motivo dei ricorsi avverso la decisione ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale Bologna attraverso cui si censura la compatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, e quella di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. peri, risulta manifestamente infondato in ragione dell'ormai costante giurisprudenza secondo cui «l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo» (per ultimo v.

Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159; che, comunque, non sussiste un interesse in capo ai ricorrenti visto che la citata aggravante non è stata neppure computata nel calcolo della pena alla luce del maggiore aumento determinato dall'applicata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i