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Ordinanza — n. 35562/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35562/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMIN FEDERICO nato a GENOVA il 19/03/1976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bergamin Federico; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che portavano a ritenere adeguata la pena individuata dal Giudice di primo grado facendo pertinente riferimento alla insussistenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle citate attenuanti e alla presenza dei numerosi precedenti penali che connotavano la figura del Bergamin; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35562/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese legate all'invalidità attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali spese di difesa deduzione per spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMIN FEDERICO nato a GENOVA il 19/03/1976 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bergamin Federico; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che portavano a ritenere adeguata la pena individuata dal Giudice di primo grado facendo pertinente riferimento alla insussistenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle citate attenuanti e alla presenza dei numerosi precedenti penali che connotavano la figura del Bergamin; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso