Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35561/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35561/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cascella Carmela, nata a Napoli il 17.07.1978 avverso la sentenza del 25 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche in quanto prove di concreta critica alla decisione impugnata e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, come nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento, dall'altra, che l'elemento psicologico del reato sia provato anche dall'atteggiamento tenuto dall'imputata che, alla vista degli velocemente nell'immobile al cui esterno era stata notata, in strada, parlare con persone gravate da precedenti penali; rilevato che in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e completa, apprezzando le modalità del fatto per come sopra rappresentate e tali da escludere l'esiguità del danno; osservato che, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha riconosciuto le stesse pur applicando una riduzione appena inferiore rispetto alla massima estensione, ciò facendo sulla base dell'apprezzata consistenza dei fatti in precedenza descritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno risarcimento per errore giudiziario riduzione delle spese giudiziarie modalità di calcolo dell'ammenda dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cascella Carmela, nata a Napoli il 17.07.1978 avverso la sentenza del 25 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche in quanto prove di concreta critica alla decisione impugnata e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, come nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento, dall'altra, che l'elemento psicologico del reato sia provato anche dall'atteggiamento tenuto dall'imputata che, alla vista degli velocemente nell'immobile al cui esterno era stata notata, in strada, parlare con persone gravate da precedenti penali; rilevato che in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e completa, apprezzando le modalità del fatto per come sopra rappresentate e tali da escludere l'esiguità del danno; osservato che, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha riconosciuto le stesse pur applicando una riduzione appena inferiore rispetto alla massima estensione, ciò facendo sulla base dell'apprezzata consistenza dei fatti in precedenza descritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.