Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35556/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding a previously rejected mitigation argument under Article 62 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35556/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Donatella Baracetti Donatella inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court decision that refused to recognize a specific mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court ruled that this argument was already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal during the remittal proceedings, which also dismissed the claim that the seized vehicle was scrap with low value.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 364, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a ground already adequately examined and rejected by the appellate court in remittal proceedings is inadmissible due to lack of novelty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repeated argument mitigating circumstance remittal proceedings Article 62 Penal Code procedural economy Cassa delle ammende danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 364, n. 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARACETTI DONATELLA nato a UDINE il 11/07/1964 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; o visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Baracetti Donatella; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con adeguata motivazione dalla Corte di appello che, in sede di rinvio, ha anche escluso che l'autovettura ricettata fosse un rottame e che pertanto la stessa potesse avere uno scarso valore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0