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Ordinanza — n. 35555/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35555/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO ANNALISA nato a POLLENA TROCCHIA il 13/06/1992 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Terracciano Annalisa; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risultano generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. risultano generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impedimenti all'allontanamento impugnabilità della decisione di rinvio inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame della domanda d'asilo persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO ANNALISA nato a POLLENA TROCCHIA il 13/06/1992 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Terracciano Annalisa; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risultano generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato la esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il