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Ordinanza — n. 35553/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as reiterative and inadmissible due to lack of new grounds regarding administrative offense context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35553/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Iacopo Pipeschi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his actions constituted a crime under Article 341-bis of the Penal Code, but the lower court found the insults occurred during official duties. The court rejected the appeal as merely reiterative of arguments already refuted by the Court of Appeal, noting the appellant's attempt to isolate specific administrative acts was legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments already refuted by the court of appeal without presenting new grounds or a different factual reconstruction is inadmissible.

Parole chiave

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reiterative appeal Article 341-bis Penal Code inadmissible appeal official duties context procedural costs reati contro le pubbliche comunicazioni infrazione al codice della strada altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 341- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021
Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPESCHI IACOPO nato a CARRARA il 31/10/1984 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pipeschi Iacopo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen., è reiterativo di identiche doglianze già adeguatamente, confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come le offese rivolte ai verbalizzanti fossero in realtà contestuali allo svolgimento dell'attività istituzionale (testualmente:

«durante il compimento di un atto di ufficio» «posto che tali offese si sono realizzate nel medesimo contesto spaziale e temporale»), essendo non pregevole il tentativo del ricorrente di ritenere la sola attività di contestazione della sanzione amministrativa l'unica compatibile con il sintagma "mentre compie un atto d'ufficio" contenuto nella norma, opera di parcellizzazione della complessiva attività di controllo contestuale all'offesa che risulta prefigurare anche una differente ricostruzione in fatto della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità e comunque non corrispondente al senso letterale della norma che non fa specifico riferimento ad un determinato atto amministrativo ma all'azione amministrativa complessivamente intesa (chiaro il riferimento "o nell'esercizio delle sue funzioni"); che pertanto quella del ricorrente si risolve in una critica meramente lessicale alla sentenza impugnata che non tiene conto del chiaro contenuto della decisione sul punto quanto a contestualità tra esercizio dell'attività di controllo e offese rivolte ai verbalizzanti; che generici risultano i rilievi in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della presenza di più persone, visto che la difesa non si confronta con la decisione che ha evidenziato come la presenza di un gran numero di persone presenti ai fatti emergesse dalla stessa relazione redatta dagli agenti; che manifestamente infondato risulta anche il motivo in ordine alla esclusione della sospensione condizionale, giustificata con il determinante riferimento a due precedenti condanne, evenienza che facoltizza la Corte di appello alla revoca d'ufficio del beneficio (tra le tante, v.

Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Rv. 282076); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C