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Ordinanza — n. 35550/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35550/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35550/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Matichecchia Giancarlo, nato a Gallipoli il 09.06.1969 avverso la sentenza del 13 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e lineare in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche; che, sebbene la Corte abbia preso in esame il positivo comportamento processuale, nondimeno siffatto profilo è stato ritenuto recessivo rispetto all'ampio numero di precedenti penali, provvedendo, sotto altro aspetto, ad escludere la recidiva con conseguente mitigazione complessiva del trattamento sanzionatorio; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35550/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale attenuazione della pena condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie assenza di caso di rigore motivi di cassazione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Matichecchia Giancarlo, nato a Gallipoli il 09.06.1969 avverso la sentenza del 13 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e lineare in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche; che, sebbene la Corte abbia preso in esame il positivo comportamento processuale, nondimeno siffatto profilo è stato ritenuto recessivo rispetto all'ampio numero di precedenti penali, provvedendo, sotto altro aspetto, ad escludere la recidiva con conseguente mitigazione complessiva del trattamento sanzionatorio; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.