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Ordinanza — n. 35548/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35548/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35548/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO BERNARDO nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/04/1986 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Curto Bernardo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per i delitti di cui al capo a) (artt. 337 e 341-bis cod. pen.), oltre che generico in quanto privo di reale critica, è reiterativo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la dedotta inattendibilità del teste di polizia giudiziaria che ha fatto riferimento, a seguito di idonee sollecitazioni da parte del Giudice, alle offese ("pizzarrone") rivolte al pubblico ufficiale dopo la richiesta dei documenti finalizzata all'identificazione, a cui sono seguite le minacce funzionali ad intralciare l'attività di verbalizzazione in atto; rilevato che, in ordine al motivo teso a censurare la determinazione della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ben evidenziato le ragioni che hanno fatto ritenere corretta la dosimetria della pena e quelle che hanno portato ad escludere, per l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e l'allarmante biografia penale, la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35548/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena economicità del trattamento motivi di cassazione condono delle spese procedurali sanzione sostitutiva contribuzione alle spese di cura
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO BERNARDO nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/04/1986 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Curto Bernardo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per i delitti di cui al capo a) (artt. 337 e 341-bis cod. pen.), oltre che generico in quanto privo di reale critica, è reiterativo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la dedotta inattendibilità del teste di polizia giudiziaria che ha fatto riferimento, a seguito di idonee sollecitazioni da parte del Giudice, alle offese ("pizzarrone") rivolte al pubblico ufficiale dopo la richiesta dei documenti finalizzata all'identificazione, a cui sono seguite le minacce funzionali ad intralciare l'attività di verbalizzazione in atto; rilevato che, in ordine al motivo teso a censurare la determinazione della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ben evidenziato le ragioni che hanno fatto ritenere corretta la dosimetria della pena e quelle che hanno portato ad escludere, per l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e l'allarmante biografia penale, la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche; osservato, infatti, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così