Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected first-instance criticisms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Oltremarin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for the crime of disclosing state secrets, claiming his statements lacked logical coherence and that generic mitigating circumstances should have been granted. The court ruled that the lower court's reasoning was coherent and that the appellant's arguments were merely repetitive of previously rejected criticisms regarding the logic of his declarations and the inapplicability of mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible when its grounds are merely reproductions of criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Oltremarini Alessandro, nato a Gallipoli il 09.06.1986 avverso la sentenza del 17 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, inoltre, che con riferimento alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e lineare in ordine alle ragioni per cui le dichiarazioni dell'imputato siano accompagnate da evidenti limiti di logicità e tali da non giustificare una lettura alternativa del fatto contestato; in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha osservato come le modalità del fatto e la biografia penale siano, al tal fine, ostative; quanto alla asserita prescrizione, infine, questa sarebbe intervenuta solo successivamente all'adozione della sentenza impugnata ed è, quindi, irrilevante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore