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Ordinanza — n. 35544/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35544/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35544/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLARI PAOLO nato a MESSINA il 09/04/1994 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Villari Paolo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello, escluso in fatto che potessero essere credute le giustificazioni addotte dal ricorrente, ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere sussistente il delitto di evasione e di non scarsa offensività la condotta consistita nell'allontanamento in orario notturno e nonostante l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 35544/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131- bis cod. pen. è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello, escluso in fatto che potessero essere credute le giustificazioni addotte dal ricorrente, ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere sussistente il delitto di evasione e di non scarsa offensività la condotta consistita nell'allontanamento in orario notturno e nonostante l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione abbandono del procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLARI PAOLO nato a MESSINA il 09/04/1994 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Villari Paolo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello, escluso in fatto che potessero essere credute le giustificazioni addotte dal ricorrente, ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere sussistente il delitto di evasione e di non scarsa offensività la condotta consistita nell'allontanamento in orario notturno e nonostante l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0