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Ordinanza — n. 35533/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35533/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aznag Mokhtar nato in Marocco il 18.09.1991 avverso la sentenza del 29 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla violazione di legge e al difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive nella parte in cui rileva come il contesto in cui si erano realizzate le ammissioni del ricorrente era di evidenza della prova, circostanze che escludeva qualsivoglia utile apprezzamento delle stesse; ut7 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aznag Mokhtar nato in Marocco il 18.09.1991 avverso la sentenza del 29 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla violazione di legge e al difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive nella parte in cui rileva come il contesto in cui si erano realizzate le ammissioni del ricorrente era di evidenza della prova, circostanze che escludeva qualsivoglia utile apprezzamento delle stesse; ut7 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove prova insufficiente dell'aggravamento clinico facoltà di astenersi dal testimoniare insufficienza di prove
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aznag Mokhtar nato in Marocco il 18.09.1991 avverso la sentenza del 29 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Costantini OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla violazione di legge e al difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive nella parte in cui rileva come il contesto in cui si erano realizzate le ammissioni del ricorrente era di evidenza della prova, circostanze che escludeva qualsivoglia utile apprezzamento delle stesse; ut7 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il