Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35519/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35519/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALO CARMINE nato a ROMA il 10/05/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Palo Carmine; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per i delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiteratvo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alle precise minacce di morte rivolte al personale di polizia giudiziaria intento ad operare un arresto, in tal modo ostacolato, nella "piazza di spaccio" di Torbellamonaca che si palesa eccentrico definire — come effettuato dal ricorrente — quale "generica manifestazione di disappunto"; rilevato che egualmente reiterative risultano le critiche rivolte alla parte della decisione che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dall'assenza di elementi positivamente valorizzabili con pertinente riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva apprezzato la consistenza delle minacce poste in essere evocando l'uso di una pistola; ritenuto che manifestamente infondata risulta la dedotta unicità del reato anche alla luce di ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza di plurimi reati in concorso formale quando le minacce siano state effettuate in un unico contesto temporale (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 35519/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanze aggravanti o attenuanti minaccia non comprovata attenuazione libera della pena maggiorazione dissuasiva difesa penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALO CARMINE nato a ROMA il 10/05/1995 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Palo Carmine; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per i delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiteratvo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto riferimento alle precise minacce di morte rivolte al personale di polizia giudiziaria intento ad operare un arresto, in tal modo ostacolato, nella "piazza di spaccio" di Torbellamonaca che si palesa eccentrico definire — come effettuato dal ricorrente — quale "generica manifestazione di disappunto"; rilevato che egualmente reiterative risultano le critiche rivolte alla parte della decisione che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dall'assenza di elementi positivamente valorizzabili con pertinente riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva apprezzato la consistenza delle minacce poste in essere evocando l'uso di una pistola; ritenuto che manifestamente infondata risulta la dedotta unicità del reato anche alla luce di ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza di plurimi reati in concorso formale quando le minacce siano state effettuate in un unico contesto temporale (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a