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Ordinanza — n. 35509/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; court rejected arguments on crime configuration and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Castaldi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Castaldi challenged the lower court's confirmation of his conviction for crimes under Articles 99 and 341-bis of the Penal Code, arguing against the crime's configurability and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic and repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce criticisms already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility repetitive arguments cassation crime configuration rejection generic mitigating circumstances procedural costs order sanzioni penali recidiva nell'infrazione pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDI GIOVANNI nato a NAPOLI il 22/07/1959 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Giovanni Castaldi ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, cine ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 341-bis cod. pen., ha confermato la pena inflittagli in primo grado nella misura di un mese di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione alla concreta configurabilità del reato nella fattispecie e al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche (pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere ée7 isore Il Pres: e Orl ndO y" o i Anna C(is olo