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Ordinanza — n. 35507/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Nicola Costa inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court had convicted Costa of theft and fraud, but Costa's arguments regarding lack of reasoning and legal qualification were rejected. The court ruled that these specific grounds do not fall within the list of admissible appeals under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Art. 99, 385 c.p.; Appeals must strictly adhere to statutory grounds; arguments on lack of reasoning or unargued legal qualification are inadmissible in summary proceedings.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Summary Proceedings Admissible Grounds Lack of Reasoning Legal Qualification Court of Cassazione Inadmissible Appeal evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Rilevato che i motivi (carenza di motivazione ed erronea, ma non argomentata, qualificazione giuridica della condotta) dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Art. 99 c.p.
Art. 385 c.p.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA SALVATORE NICOLA nato a PALAZZO ADRCANO il 06/12/1982 avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di TORINO)dato ,a,v,vitó alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Salvatore Nicola Costa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen.

Rilevato che i motivi (carenza di motivazione ed erronea, ma non argomentata, qualificazione giuridica della condotta) dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere st ore Il Pr